In Italia la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è regolata dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151. Il Decreto individua le attività soggette alla normativa antincendio ed i relativi adempimenti amministrativi obbligatori da parte dei soggetti interessati.

Il Decreto stabilisce un principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti vengono diversificati in funzione della dimensione, del settore in cui opera l'impresa e dell’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in categorie, A, B e C, a seconda della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o del grado di complessità che le contraddistingue.

-nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato fiammalivello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
-nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
-nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica

Il D.M. 7 agosto 2012 regolamenta le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera e la voltura.

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx

Impianto Sprinkler
Gruppo di pompaggio antincendio